La Grecia approva un'imposta del 10% sulle plusvalenze in cripto tra dubbi sull'esenzione degli swap
Punti chiave
- •Il Parlamento greco ha approvato il 5 novembre 2026 un'imposta del 10% sulle plusvalenze in criptovalute, con le principali disposizioni in programma per l'1 gennaio 2027.
- •I redditi da staking, prestito in cripto e fornitura di liquidità saranno tassati come interessi con un'aliquota del 15%, applicata indipendentemente dall'imposta sulle plusvalenze.
- •Il Servizio Scientifico del Parlamento Ellenico ha avvisato che l'ampia definizione di disposizione di attività nella legge potrebbe entrare in conflitto con l'esenzione prevista per gli swap cripto-cripto.
- •I contribuenti ammissibili possono dichiarare volontariamente i redditi in criptovalute precedentemente conseguiti entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione pertinente, evitando sanzioni e interessi per presentazione tardiva.
- •Le nuove aliquote fiscali greche verranno introdotte in parallelo al quadro di reporting DAC8 dell'UE, con i primi scambi di informazioni transfrontalieri riguardanti l'attività del 2026 previsti entro il 30 settembre 2027.

Il Parlamento greco ha approvato il 5 novembre 2026 una legge che introduce un'imposta del 10% sulle plusvalenze in criptovalute. Le principali disposizioni fiscali entrano in vigore il 1° gennaio 2027, con esenzione per le plusvalenze nette annue fino a 500 €. Il pacchetto introduce inoltre un'imposta del 15% sui redditi da staking e prestito in cripto. L'approvazione della legge, tuttavia, arriva in un contesto di incertezza segnalata dai consulenti legali del Parlamento circa la questione se la legislazione esenti chiaramente gli swap di criptovalute dal nuovo regime di tassazione delle plusvalenze.
Nuove regole per le plusvalenze in cripto
Secondo il Ministero delle Finanze greco, l'imposta del 10% si applica in genere alle plusvalenze realizzate, calcolate come differenza tra i costi di acquisizione e il ricavato della disposizione. Il semplice possesso di criptovalute non genera un'obbligazione fiscale sulle plusvalenze, although la spesa di attività digitali per beni o servizi può innescare la tassazione. Per i contribuenti, la distinzione pratica è che le partecipazioni non realizzate restano fuori dal perimetro fiscale, mentre i tempi e la forma delle disposizioni determinano quando sorge l'obbligazione. La legislazione consente inoltre alle perdite ammissibili in cripto di compensare plusvalenze future fino a cinque anni, con tali detrazioni soggette alle condizioni legislative pertinenti.
L'esenzione per gli swap cripto solleva questioni legali
Il Ministero delle Finanze intende esentare gli swap diretti di criptovalute dalla tassazione delle plusvalenze. Tuttavia, il Servizio Scientifico del Parlamento Ellenico ha individuato nel suo rapporto un linguaggio potenzialmente contraddittorio, avvisando che l'ampia definizione di disposizione di attività nella legge potrebbe comprendere gli scambi di criptovalute. I consulenti hanno raccomandato di introdurre un'esenzione esplicita per le transazioni cripto-cripto, insieme a disposizioni più chiare sugli scambi tra stablecoin e altre attività digitali.
L'avvertenza riguarda l'interpretazione legislativa e non un'obbligazione fiscale già stabilita. Ulteriori chiarimenti potrebbero dipendere dal testo finale della legge pubblicato e dalle successive linee guida amministrative. Con le principali disposizioni in programma per entrare in vigore il 1° gennaio 2027, il trattamento pratico degli scambi cripto-cripto dipenderà da tale formulazione e da eventuali istruzioni emesse prima dell'entrata in vigore del regime.
Redditi da staking e DeFi tassati al 15%
Secondo la legislazione, i redditi da prestito in cripto, fornitura di liquidità e staking sono trattati come interessi e saranno tassati al 15%, separatamente dall'aliquota sulle plusvalenze. Poiché le due imposte si applicano in modo indipendente, le stesse partecipazioni possono generare un'imposta sotto entrambi i regimi — reddito tassato man mano che matura dal prestito o dallo staking, e plusvalenze quando le attività sono successivamente disposte. Il trattamento regolamentare dello staking resta inoltre sotto riesame altrove; negli Stati Uniti, il New Jersey ha recentemente ritirato le restrizioni sui servizi di staking di Coinbase, un esempio di come le regole sullo staking continuino a evolversi nelle diverse giurisdizioni.
Il quadro greco pone inoltre maggiore enfasi sulla documentazione dei costi di acquisizione delle criptovalute. Oikonomikos Tachydromos ha riferito che i costi di acquisto non documentati possono essere considerati pari a zero, una disposizione che potrebbe aumentare le plusvalenze tassabili quando gli investitori non riescono a dimostrare i prezzi di acquisto originali. Gli storici delle transazioni e la documentazione di supporto diventeranno quindi importanti per i calcoli fiscali.
Finestra per dichiarare plusvalenze precedenti
La legislazione prevede un periodo di comunicazione volontaria condizionata che copre i redditi in criptovalute precedentemente conseguiti. I contribuenti ammissibili possono presentare le dichiarazioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione pertinente, e le imposte su tali dichiarazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione. Le comunicazioni ammissibili possono evitare sanzioni e interessi per presentazione tardiva. La comunicazione volontaria, tuttavia, non stabilisce automaticamente la legittimità del capitale inizialmente investito, e gli investitori devono comunque soddisfare i requisiti di documentazione applicabili.
Le regole di reporting UE rafforzeranno la sorveglianza sulle cripto
I cambiamenti della Grecia coincidono con l'espansione del quadro di reporting sulle criptovalute dell'Unione europea. Secondo la Commissione Europea, gli obblighi di reporting DAC8 sono iniziati il 1° gennaio 2026, e i primi scambi di informazioni transfrontalieri riguardanti l'attività del 2026 sono previsti entro il 30 settembre 2027. Il quadro copre le transazioni che coinvolgono diverse categorie di attività digitali, incluse le stablecoin, e consente alle autorità fiscali di ricevere informazioni sui residenti che utilizzano fornitori esteri qualificati. Le tempistiche si sovrappongono: le nuove aliquote greche si applicano dal 1° gennaio 2027, e i primi scambi transfrontalieri DAC8 sono previsti entro il 30 settembre 2027, il che significa che il regime nazionale e il quadro di trasparenza UE verranno introdotti nello stesso periodo.
Il registro ufficiale parlamentare indica ancora come in sospeso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale greca. Ulteriori istruzioni attuative determineranno le dettagliate procedure di documentazione e verifica.